sabato 8 maggio 2021

Normativa penale sull'antisemitismo

 

La legge Scelba del 1952 vieta la riorganizzazione del partito fascista con pene detentive, oltre che pecuniarie, da 5 a 12 anni per chi promuove e da 2 a 5 anni per chi partecipa, con raddoppio della pena in caso di violenza. Inoltre vieta l’apologia del fascismo con pene da 6 mesi a 2 anni per chi fa propaganda, da 1 a 3 anni per idee razziste e da 2 a 5 anni per razzismo a mezzo stampa. Infine vieta le manifestazioni fasciste con pene sino a 3 anni.

La legge Reale del 1975 punisce l’odio razziale con reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi e da 6 mesi a quattro anni in caso di violenza. Inoltre punisce l’apologia dei crimini contro l’umanità, tra cui la Shoah, con pene da 2 a 6 anni.

La legge Mancino del 1993 aumenta fino alla metà le pene della legge Reale e introduce l’obbligo di attività non retribuita a favore della collettività, di rientro a casa entro una determinata ora, la sospensione della patente di guida e del passaporto, il divieto di detenzione di armi e quello di propaganda elettorale. Inoltre punisce con la reclusione fino a 3 anni chi ostenta simboli razziali in pubbliche riunioni e in luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche fino a 5 anni di Daspo. Infine consente perquisizioni senza autorizzazione del magistrato con facoltà di procedere all’arresto nei casi di flagranza, sospensioni dell’attività associativa, sequestro e confisca degli immobili.

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